Possibilità Di Deduzione Delle Spese Di Ippoterapia

04/10/2016

Molte famiglie spesso si trovano a dover affrontare delle spese mediche e terapeutiche molto importanti. Nonostante questo però molti sono stati interessati a partecipare a sedute di Riabilitazione Equestre (Ippoterapia) e hanno compreso il beneficio fisico e psichico che ognuno di noi può trarre dall’incontro con il cavallo.

Finalmente le spese di ippoterapia saranno deducibili, così da permettere a tutti di poter beneficiare di questo particolare tipo di terapia.

Qui di seguito l’articolo con tutti i dettagli:

“L’art. 10 del TUIR prevede la deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap (indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104). Per quanto riguarda le spese sostenute riguardo a prestazioni d’ippoterapia e di musicoterapia finalizzate alla riabilitazione di tali soggetti, il Ministero della Salute ha precisato che “tali prestazioni non sono strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative, anche se consigliate da un medico, e che le stesse possono contribuire a migliorare il benessere psico-fisico del soggetto beneficiario”. Non essendoci, però, una specifica disciplina sanitaria che qualifichi tali attività e i soggetti competenti a esercitarle, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 19/E/2012, ritiene che le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia possano essere ammesse in deduzione solo se si presenta:

  • La prescrizione di un medico che ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap;
  • La fattura rilasciata dal centro specializzato dalla quale risulti che le prestazioni sono state eseguite in un centro specializzato direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc…), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (quest’ultima condizione, per le fatture eventualmente già emesse nell’anno 2011, potrà essere certificata anche mediante una specifica attestazione del centro specializzato apposta su dette fatture)”
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